Il bonus prima casa è utilizzabile più di una volta
Avere acquistato in passato un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa non preclude la possibilità di beneficiarne nuovamente in futuro.
Sul tema compravendita e locazione d’immobili l’Agenzia delle Entrate ha emesso alcune precisazioni per il contribuente in merito al diritto a riacquistare con il bonus “prima casa” e alla soppressione del modello CDC di comunicazione dei dati catastali.
L’avere acquistato in passato un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa non esclude la possibilità di beneficiarne nuovamente in futuro.
La normativa pone però come condizione di non essere titolare, al momento della stipula del nuovo contratto, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà (o altro diritto reale) su altro immobile acquistato in via agevolata.
Quindi, per poter fruire delle agevolazioni prima casa in relazione al nuovo acquisto, sarà necessario aver prima alienato l’altro immobile acquistato con i benefici.
Inoltre, se il riacquisto avviene entro un anno dall’alienazione del precedente immobileagevolato, al contribuente spetterà anche un credito di imposta pari all’imposta (di registro o Iva) versata al momento del primo acquisto, comunque non superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta per l’acquisto della nuova casa.
Il credito potrà essere utilizzato già in diminuzione delle imposte (di registro e ipocatastali, non dell’Iva) dovute per il nuovo atto o per eventuali atti successivi.
In alternativa, potrà essere recuperato dalle imposte sui redditi dovute in base alla prima dichiarazione da presentare o in compensazione tramite F24.
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati catastali in caso di locazione di un immobile, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento del 31 luglio 2013, ha disposto la soppressione del modello CDC “Comunicazione dati catastali – cessioni risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili”, approvato con Provvedimento dello stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 25 giugno 2010 per la comunicazione, in forma cartacea presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili.