Il rogito richiede l'«Ace»
Angelo Busani La preannunciata pubblicazione delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» è avvenuta nella «Gazzetta Ufficiale» n. 158 di ieri, nella quale si legge il decreto 26 giugno 2009 del ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola. Questo decreto dispiega un notevole impatto sulla contrattazione immobiliare: infatti, nelle Regioni che non hanno ancora legiferato nella materia della certificazione energetica, le Linee guida determinano il pensionamento dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe, che era appunto una certificazione provvisoria in attesa delle Linee guida previste dall'articolo 11, comma 1-bis, decreto legislativo 192/05) e la sua sostituzione con l'attestato di certificazione energetica (Ace). Del l'Ace vanno infatti dotati tutti i fabbricati oggetto di compravendita, nonché quelli di nuova costruzione oppure oggetto di lavori di ristrutturazione. Nel decreto 26 giugno 2009 si leggono alcune importanti precisazioni. Ad esempio: esi specifica che gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di 10 anni e che tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto stesso oppure introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione; rè disposto che la validità dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici; invece, nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica; tall'attestato di certificazione energetica sono allegati i libretti di impianto o di centrale (di cui all'articolo 11, comma 9, del Dpr 412/1993). Inoltre, viene disposto che l'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti termini: – a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; – a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno cinque punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; – ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio. Le Regioni che hanno già legiferato in materia energetica sono le seguenti: – l'Emilia Romagna, con deliberazione dell'assemblea legislativa del 4 marzo 2008, n. 156 e con deliberazione di giunta regionale del 28 ottobre 2008, n. 1754; – il Friuli Venezia-Giulia, con la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5; – la Liguria, con legge regionale 29 maggio 2007, n. 22; – il Piemonte, con legge regionale 28 maggio 2007, n. 13; – la Puglia, con legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 e con il regolamento del 27 settembre 2007, n. 24; – la Valle d'Aosta, con legge regionale 18 aprile 2008, n. 21; – la Lombardia, con la delibera di giunta regionale del 22 dicembre 2008, n. 8745 e con legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (di recente modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10); – la Toscana, con legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39. © RIPRODUZIONE RISERVATA www.ilsole24ore.com/norme Il testo delle linee guida sulla certificazione energetica degli edificiIl nuovo documentoL'attestato L'«Ace», attestato di certificazione energetica, nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia va a sostituire l'«Aqe» (attestato di qualificazione energetica) Dell'«Ace» vanno dotati tutti gli edifici oggetto di compravendita, quelli di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione L'«Ace» ha una validità temporale massima di dieci annise vengono effettuati i controlli previsti dalle norme vigenti All'«Ace» sono allegati i libretti di impianto o di centrale Le informazioni richieste dall'«Ace» riguardano 17 distinte voci relative all'edificio, all'efficienza energetica, agli interventi, ai sopralluoghi e al certificatore.